Chi è lo psicologo
Ordinamento della professione di psicologo
Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Art. 1
(Definizione della professione di psicologo)
1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e
di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alle
persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende
altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Art. 2
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo)
1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito
l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto
nell'apposito albo professionale.
2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in
possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un
tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Esercizio dell'attività psicoterapeutica)
1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica
formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea
in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione
almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in
psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o
presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo
3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza
esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono
tenuti alla reciproca informazione.
Art. 4
(Istituzione dell'albo)
1. È istituito l'albo degli psicologi.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita
dall'articolo 622 del codice penale.
Art. 5
(Istituzione dell'ordine degli psicologi)
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso è
strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di
Trento e Bolzano, a livello provinciale.
Art. 6
(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine)
1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille
unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province
diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può
essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.
2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.
3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2,
si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i
consigli regionali o provinciali dell'ordine.
Art. 7
(Condizioni per l'iscrizione all'albo)
1. Per essere iscritti è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della C.E.E. o
di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che
comportino l'interdizione dalla professione;
c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti
all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di
psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori dal territorio
dello Stato.
Art. 8
(Modalità di iscrizione all'albo)
1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da
bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il
documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c)
dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione
e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito
l'esercizio della libera professione.
3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione
con la relativa motivazione.
Art. 9
(Iscrizione)
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente
articolo 8, esamina le domande entro due mesi della data del loro
ricevimento.
2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro,
redigendo apposito verbale.
Art. 10
(Anzianità di iscrizione nell'albo)
1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa
deliberazione.
2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della
deliberazione.
3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di
iscrizione.
4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di
nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la
relativa indicazione.
Art. 11
(Cancellazione dall'albo)
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su
richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:
a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di
incompatibilità;
c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b)
e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza
all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.
2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito
l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto
dalla lettera a) del comma 1.
Art. 26
(Sanzioni disciplinari)
1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza
nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non
conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del
fatto può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinare:
a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad
un anno;
d) radiazione.
2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal
codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la
morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine.
In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è
revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando
l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.
3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza
passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a
due anni per reato non colposo.
4. Chi è stato radiato, può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso
in cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di
procedura penale.
5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale
l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17.
Art. 27
(Procedimento disciplinare)
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento
disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica
competente per territorio.
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica
all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi in un
termine che non può essere inferiore a trenta giorni innanzi al consiglio
dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza
di un legale.
3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al
procuratore della Repubblica competente per territorio.
4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3
avvengono mediante affissione del provvedimento per 10 giorni nella sede del
consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza
dell'interessato.
Art. 30
(Equipollenza di titoli)
1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge
possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in psicologia
conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio
universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano
internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto
l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università
italiane.
NORME TRANSITORIE
Art. 33
(Sessione speciale di esame di Stato)
1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di
esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi:
a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione
pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma
di laurea;
b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i
laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in un dei suoi
rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di
perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da
almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso
istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale,
di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i
possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea
in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentino
altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della
professione di psicologo;
c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto
dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della
professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università,
nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale
attività, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte
della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea;
d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei
a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica
per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.
Art. 34
(Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di
specializzazione)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il
conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso
di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e
che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che
forma oggetto della professione di psicologo.
Art. 35
(Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività
psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli
psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri,
laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità,
di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia,
documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei
tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale,
documentandone la preminenza e la continuità dell'esercizio della
professione psicoterapeutica.
2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento
del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 36
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si fa
fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.